Descrizione
Referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione
Di seguito sono riportati i quesiti dei referendum popolari.
Cittadini italiani residenti all'estero
Con i decreti del Presidente della Repubblica del 31/03/2025, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 31/03/2025, è stata fissata ai giorni 8 e 9 GIUGNO 2025 la data dei referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione.
In previsione di questo appuntamento, fondamentale per gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE mantenere aggiornato il proprio indirizzo di residenza, anche al fine di poter ricevere a domicilio il plico elettorale.
Se dopo esserti iscritto all’AIRE presso un Consolato hai cambiato indirizzo, devi comunicare la variazione tramite il portale FAST-IT. Si ricorda che per una corretta lavorazione della pratica di variazione indirizzo sul portale FAST-IT è fondamentale allegare:
- Un certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune estero di residenza
- Copia di un documento di identità italiano per ogni richiedente
- Copia della carta di soggiorno / identità per ogni richiedente
Opzione elettori residenti all'estero o per il voto in Italia (Circolare DAIT n.21 del 1° aprile 2025)
In occasione dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali possono votare per corrispondenza (legge n. 459 del 27 dicembre 2001 e regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 104 del 2 aprile 2003). In alternativa, gli elettori residenti all’estero e iscritti all’Aire possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale.
La scelta (opzione) va comunicata in forma scritta all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il 10 aprile 2025 (dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni) utilizzando questo modulo. Come prescritto dalla normativa vigente, è a cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare. La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità entro il 10 aprile 2025. Possono altresì revocare tale opzione con le stesse modalità e termini.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Per maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi al Consolato o Ambasciata di riferimento.
Cliccare qui per leggere la relativa circolare del Ministero dell'Interno.
Elettori temporaneamente fuori sede
Chi può votare fuori sede
La sperimentazione, introdotta già per le elezioni europee del 2024, è stata ampliata e riguarda ora tutte le cittadine e i cittadini che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data del referendum, in una provincia diversa rispetto a quella del Comune di residenza.
Quando, dove e come presentare la domanda per l’ammissione al voto
La domanda va presentata entro il 4 maggio (ossia almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento del referendum), presso il Comune in cui si è temporaneamente domiciliati:
• personalmente;
• tramite persona delegata;
Cosa occorre indicare e quali documenti vanno allegati alla domanda
Nella domanda devono essere indicati l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Alla domanda devono essere allegati:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• copia della tessera elettorale personale;
• certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede.
Dove e come si vota
Entro 20 giorni dal referendum, ossia il 19 maggio, il Comune di domicilio provvede ad acquisire dal Comune di residenza la comunicazione che attesta il possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell’elettore fuori sede.
Entro il 3 giugno (ossia entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione) il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore fuori sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.
Nelle giornate di voto gli elettori fuori sede dovranno presentare presso la sezione assegnata:
• la tessera elettorale;
• un valido documento di riconoscimento;
• l’attestazione di ammissione al voto.
Elettori temporaneamente residenti all'estero
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 dell'art.4-bis)
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.
Si rappresenta che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.
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Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2025, 10:29